Documenti e Requisiti Per Matrimonio Religioso

In base alle leggi concordatarie che regolano i rapporti fra Stato e Chiesa, per effetto di queste leggi, il matrimonio religioso ha anche valore civile se al termine della cerimonia religiosa il sacerdote officiante legge alcuni articoli del codice civile relativi ai diritti e doveri dei coniugi, e l'atto di matrimonio è trascritto nei Registri dello stato civile entro cinque giorni successivi alla celebrazione del matrimonio.

Nel caso in cui gli sposi abbiano intenzione di usufruire d’alcune dichiarazioni a fini civili che la legge consente, quali la separazione dei beni patrimoniali ed eventuale legittimazione dei figli, ecc., dovranno avvertire preventivamente il parroco che baderà a predisporre l'atto in tale senso.

Per iniziare el percorso, come prima cosa dovete recarvi dal Parroco della Chiesa dove volete sposarvi e fissare la data del matrimonio. La parrocchia che avvia la cosiddetta “istruttoria” è in genere la parrocchia di residenza della sposa (o dello sposo). É qui che normalmente dovrebbe anche celebrarsi il rito del matrimonio. In qualche caso è possibile scegliere una chiesa diversa dalla parrocchia d’appartenenza, ma la la pratica è un po’ più lunga.
 
La data del matrimonio va fissata con largo anticipo con il parroco dove s’intende celebrare le nozze. Si deve tenere conto che il tempo dell’Avvento (preparazione al Natale) e il tempo della Quaresima (preparazione alla Pasqua) sono tempi di particolare significato per la comunità cristiana e non è possibile celebrare nessun matrimonio.

Documenti necessari per la celebrazione del rito religioso:

I futuri sposi dovranno procurarsi, oltre ai documenti necessari per il matrimonio civile (Leggere: Requisiti per Matrimonio Civile in Italia), anche vari documenti che sono rilasciati dalla chiesa:
 
 
1.- Certificato di Battesimo: va richiesto alla parrocchia in cui è avvenuto il battesimo. Sono riconosciuti validi, per la celebrazione del rito nuziale secondo il rito religioso, i battesimi celebrati nella Chiesa e Comunità ecclesiale ortodossa, valdese, metodista, battista, luterana, anglicana e quelli amministrati in nome della S.S. Trinità. Non sono validi i battesimi dei Testimoni di Geova e dei Mormoni, giacché privi dell’essenziale riferimento trinitario. Alcune parrocchie chiedono anche il Certificato/Estratto di nascita.

2.- Certificato di Cresima: nel caso in cui sul certificato di battesimo sia menzionata anche la data della cresima non c'è bisogno di un ulteriore documento, se così non fosse, si deve richiedere nella parrocchia nella quale si è stati cresimati. Se non si è stati cresimati occorre ricevere il sacramento prima del matrimonio.

3.- Attestato di frequenza del corso prematrimoniale: i corsi prematrimoniali si tengono durante tutto l’anno pastorale (da settembre a giugno). Nei mesi estivi è più difficile trovare dei corsi, conviene pertanto informarsi per tempo.  Questo corso nelle sue modalità varia da Diocesi a Diocesi, dura quasi un mese, e consiste in una preparazione morale, spirituale e materiale alla vita di coppia, ritenuto indispensabile dalla maggior parte delle Curie per ottenere il permesso di sposarsi.  I fidanzati possono scegliere di seguire il corso in una delle Parrocchie di provenienza, in caso di particolari impedimenti, ad esempio la lontananza, possono anche frequentarli in sedi separate.

4.- Certificato di Stato Libero Ecclesiastico: deve essere presentato solo da chi ha vissuto fuori della Diocesi in cui avviene il matrimonio per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di compimento dei sedici anni; si tratta di una dichiarazione che si compie davanti a due testimoni nella Parrocchia di residenza e vidimata dalla Curia.

5.- Si debbono presentare altri documenti en caso di:
  • Annullamento del precedente matrimonio: si dovrà produrre la copia integrale dell’atto di matrimonio precedente con l’annotazione che certifichi l’efficacia nello stato italiano della Sentenza del Tribunale Ecclesiastico.
  • Matrimonio misto: matrimonio tra un cattolico e un cristiano di un’altra confessione (ortodossi, valdesi, protestanti…cioè tra persone di religione diversa ma entrambe battezzate nel nome della S.S. Trinità), si può procedere alla celebrazione con la Licenza dell’Ordinario  (Col nome di Ordinario nel diritto canonico s'intendono, oltre il Romano Pontefice, i Vescovi diocesani e gli altri che, anche se soltanto interinalmente, sono preposti a una Chiesa particolare o a una comunità  ad essa equiparata), dopo che la parte cattolica s’impegni ad educare i figli secondo i dettami della religione cattolica.
  • Matrimonio “interreligioso”: (altrimenti detto “di disparità di culto”) vale a dire, celebrato tra due cattolici appartenenti a religioni non cristiane e, quindi, non battezzati; o tra una parte cattolica e un non-credente; oltre alla dichiarazione prevista per il “Matrimonio Misto”, occorre inoltre ottenere dall’Ordinario la “Dispensa dall’impedimento di disparità di culto”.
  • Matrimonio tra un cattolico ed un mussulmano: è obbligatoria l’Autorizzazione dell’Ordinario.
  • I sacerdoti incaricati non procedano all'istruzione della pratica matrimoniale senza la licenza dell'Ordinario nei casi di:
    matrimonio canonico dopo il civile;
    matrimonio di divorziati;
    matrimonio concordatario con sospensione degli effetti civili;
    matrimonio solo canonico dei vedovi;
    matrimonio canonico dei minorenni;
    matrimonio con celebrazione separata dei due riti.
6.- Certificato d’avvenuta pubblicazione rilasciato dal parroco: presentati i precedenti documenti, i futuri sposi esaminati separatamente, procedono al giuramento davanti al parroco, a seguito del quale il sacerdote prepara le pubblicazioni religiose, presso la parrocchia del fidanzato, la parrocchia della fidanzata e, se diversa, presso quella in cui la coppia intende sposarsi; e dà alla coppia il Modello dieci (Modello X) per fare il giuramento e chiedere le pubblicazioni al Comune.

7.- Certificato Contestuale e Certificato d’Avvenute Pubblicazione del Comune: il certificato contestuale (è un documento cumulativo che contiene: residenza; cittadinanza; stato libero) va richiesto al comune di residenza, invece il certificato d’avvenute pubblicazioni viene richiesto al comune in cui avete fatto richiesta di pubblicazioni. Nel giorno stabilito i nubendi si presenteranno in Comune con due testimoni, uno dei quali deve essere un genitore. Per due domeniche più tre giorni saranno affisse in Comune le pubblicazioni; dopo la seconda domenica i nubendi ritireranno in Comune il certificato delle avvenute pubblicazioni civili (valido 180 giorni) e lo consegneranno in Parrocchia.

8.- Stato dei Documenti: nel caso in cui la coppia voglia sposarsi in una chiesa differente, il parroco che istruisce le pratiche per il matrimonio rilascerà lo stato dei documenti che dovrà essere vidimato dalla Curia, ottenendo cosi il Nulla Osta Ecclesiastico per la celebrazione del matrimonio fuori Diocesi.

9.-Consenso Religioso: al parroco della Chiesa prescelta dovrà essere consegnata tutta la documentazione autenticata dalla Curia, e questo rilascerà alla coppia il documento del “consenso religioso”, confermando così la data delle nozze.

Casi Particolare:
A.- In caso di matrimonio di residenti in Italia ma da celebrarsi all'estero: due cittadini italiani residenti in Italia, per contrarre matrimonio fuori del territorio nazionale, devono portare con sé il nulla osta ecclesiastico (stato dei documenti: mod. XIV) vistato dalla Curia con licenza ad altro Parroco. Lo stato dei documenti sarà rilasciato dal Parroco che istruisce la pratica dopo l'interrogatorio dei nubendi, le pubblicazioni canoniche e la dovuta preparazione matrimoniale. Per gli effetti civili al matrimonio canonico, i nubendi dovranno consegnare al console italiano del paese dove celebreranno le nozze i certificati: estratto per riassunto dell'atto di nascita e il contestuale, per ottenere dopo le pubblicazioni civili nel luogo di residenza italiano e il Nulla Osta consolare della nostra autorità all'estero.

B.- In caso di matrimonio di residenti all'estero ma da celebrarsi in Italia: due cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.: Anagrafe degli italiani residenti all'estero) per contrarre matrimonio dovranno svolgere la pratica matrimoniale presso la Parrocchia dove hanno il domicilio. Effettuate le pubblicazioni canoniche, la preparazione matrimoniale ed ottenuto il nulla osta dalla Curia vescovile con licenza ad altro Parroco, i nubendi consegneranno la documentazione al Parroco nel cui territorio sarà celebrato il matrimonio. Il Parroco redigerà il  mod. XIV (stato dei documenti)  che presenterà all'Ufficio Matrimoni per la vidimazione da parte del Responsabile. Per l'ottenimento degli effetti civili al matrimonio canonico i nubendi dovranno consegnare i documenti civili richiesti per il matrimonio concordatario, chiedendo l'applicazione dell'art. 13 della Legge 27/5/1929 n. 847.

C.- In caso di matrimonio da celebrarsi in Italia da parte di cattolici entrambi stranieri e non residenti in Italia:  dal punto di vista canonico,  l’istruttoria matrimoniale dovrà essere effettuata da uno dei parroci nella cui parrocchia l’uno o l’altro dei nubendi ha il domicilio canonico.  Il parroco dovrà trasmettere al parroco italiano l’esito dell’istruttoria e la licenza per il matrimonio, con documenti autenticati dalla propria Curia.  Dal punto di vista degli effetti civili, di norma si segua la procedura concordataria. Poiché  però  nessuno  dei  nubendi  ha  residenza  in  Italia,  il  parroco,  non  potendo  fare  domanda  di pubblicazioni  ad  alcun  Comune  italiano, chiede ai nubendi di concordare con il Comune la documentazione civile da presentare per il matrimonio e si assicuri che le nozze siano ordinariamente celebrate nello stesso  Comune presso il quale si sono avviate le pubblicazioni, al fine di evitare successive difficoltà di trascrizione.  Nel caso in cui  sia  impraticabile  la  via  concordataria,  il  parroco  deve  ottenere  la  debita  licenza  per assistere alla celebrazione del matrimonio solo canonico.  Se il Parroco ignora la lingua dei nubendi stranieri può servirsi di un interprete sia nell’istruzione della pratica matrimoniale sia nella celebrazione del matrimonio.


2 commenti:

  1. Accidenti quanti documenti per il matrimonio. Anch'io stavo cercando materiale per arricchire il mio sito, in particolare informazioni sul rito acattolico. Le hai inserite da qualche parte?
    Ciao e grazie! :-)

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    Risposte
    1. Ciao Rosy non ho scritto nessun post dove parlo del matrimonio acattolico ma è una buon’idea. In ogni modo le formalità preliminari per questi matrimoni sono le stesse del matrimonio civile, salvo che gli sposi devono dichiarare all'ufficiale dello stato civile la loro volontà di celebrare il matrimonio secondo il rito del culto d’appartenenza. Gli sposi devono recarsi all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due sposi, che provvederà ad eseguire le pubblicazioni di matrimonio (leggere: I Requisiti di Legge per Contrarre Matrimonio in Italia). Trascorso il termine previsto sarà rilasciato il certificato di "NULLA OSTA alla celebrazione del matrimonio" che dovrà essere consegnato al celebrante incaricato. Tanti saluti e grazie per leggere il blog…

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