I Requisiti di Legge per Contrarre Matrimonio in Italia

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Pubblicazioni: 
Per sposarsi i nubendi italiani residenti in Italia debbono richiedere le pubblicazioni all’Ufficiale dello stato civile del Comune dove uno degli sposi ha la residenza. Se residenti in due Comuni diversi l’Ufficiale di stato civile al quale è stata rivolta la richiesta provvederà a chiederne l’esecuzione anche all’Ufficiale di stato civile dell’altro comune di residenza (art. 94 c.c. e art. 53 c. 1 DPR 396/00).

Per questo, preferibilmente due mesi prima si deve iniziare la pratica di richiesta di pubblicazione. Possono presentare la pratica:
  • I due sposi con i rispettivi documenti d’identità.
  • Uno degli sposi, con delega ad eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata dallo sposo assente e copia del documento d’identità del delegante.
  • Una terza persona, con delega ad eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata da entrambi gli sposi (per il cittadino extra-UE non residente in Italia, la firma dovrà essere autenticata) e copie dei documenti d’identità dei deleganti.

Nota: Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del paese d’appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il nulla osta. Nel caso dello straniero sia residente in Italia, la certificazione relativa a residenza, cittadinanza e stato libero, è acquisita d'ufficio.  Se il cittadino straniero non conosce la lingua italiana deve essere assistito da un interprete sia al momento di richiesta delle pubblicazioni, sia al momento della celebrazione del matrimonio.

Accertata l'inesistenza degli impedimenti mediante l'acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria presso i comuni di nascita e di residenza, l'Ufficiale dello Stato Civile provvede all'affissione.  Le pubblicazioni devono rimanere esposte nei comuni di residenza per almeno otto giorni interi e consecutivi.

Concluse le pubblicazioni gli sposi dopo quattro giorni otterranno il "nulla osta" al matrimonio che per essere valido dovrà essere celebrato entro 180 giorni, pena la decadenza di validità dei certificati.   La celebrazione può avvenire in qualsiasi comune italiano.  Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere l'apposita delega.

Requisiti: Per contrarre matrimonio bisogna non trovarsi in alcuno dei casi d’impedimento stabiliti dalla legge. Sono quindi necessari:

1.- La libertà di stato; essere maggiorenni e non interdetti.

2.- Il Tribunale può in ogni caso ammettere al matrimonio il minore che abbia già compiuto i 16 anni con decreto emesso in camera di consiglio.

3.- La donna che sia già stata sposata, non può contrarre nuove nozze se non dopo che siano trascorsi trecento giorni dalla data dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dello scioglimento, o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Sono esclusi dal divieto i casi in cui la sentenza di divorzio sia stata pronunciata in base all’art.3, numero 2, lettere b) ed f) della L. 1.12.1970 n. 898 e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza a generare anche soltanto di uno dei coniugi. Tale divieto temporaneo sussiste per la donna anche in caso di vedovanza. Il Tribunale può comunque autorizzare il matrimonio con proprio decreto.

4.- La legge stabilisce poi altri impedimenti nei casi in cui sussistano tra i coniugi determinati rapporti di parentela, affinità, affiliazione o adozione.

5.- Per lo straniero che volesse contrarre matrimonio in Italia il documento fondamentale è il Nulla-Osta, che può essere rilasciato:
  • Dall'autorità Consolare in Italia con firma del Console legalizzata presso la Prefettura del luogo ove ha sede il Consolato.
  • Dall'autorità del proprio paese, documento che deve essere tradotto e legalizzato presso il Consolato o Ambasciata italiana all'estero.

Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del suo paese e deve indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità, maternità, cittadinanza, residenza e stato libero in quanto celibe, nubile, divorziato/a o vedovo/a.  Nota bene: qualora il nulla-osta non contenga i dati relativi alla paternità e maternità, occorre anche l’atto di nascita rilasciato dal Paese d’origine, tradotto e legalizzato.

Deve anche presentare all’ufficiale dello stato civile: 
  • Passaporto (per i cittadini extracomunitari)
  • Passaporto o Carta d'identità straniera (per cittadini comunitari)

Casi particolari:
A.Stranieri riconosciuti rifugiati sotto la Convenzione di Ginevra: Se il cittadino straniero è stato riconosciuto rifugiato deve richiedere il nulla osta all’A.C.N.U.R. (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) presentando un atto notorio fatto in Prefettura con l’indicazione di nome, cognome, stato di provenienza e stato civile dei due testimoni con documento di identità.

B.Cittadini USA: Se il cittadino è statunitense, al posto del nulla osta, dovrà presentare una dichiarazione giurata resa davanti al Console U.S.A. con firma autenticata in Prefettura.  Atto notorio reso davanti al Giudice unico e certificato di nascita.

C.I cittadini dei Paesi Austria, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia, Repubblica Di Moldova  aderenti alla Convenzione di Monaco del 05/09/1980, devono produrre il "Certificato di capacità matrimoniale" rilasciato dall'ufficio dello Stato Civile del Comune di Residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione).

6.- Il matrimonio tra due cittadini stranieri irregolarmente presenti in Italia: Nel caso di due cittadini stranieri che non abbiamo permesso di soggiorno o residenza in Italia, il matrimonio può essere celebrato solo presso l’Ambasciata o il Consolato del proprio Paese nel territorio italiano. In tale caso varranno le norme previste dal proprio Stato d’appartenenza per i documenti necessari. Fonte: http://www.stranieriinitalia.it/

7.- I nubendi italiani residenti all’estero debbono richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel cui schedario consolare risultano iscritti. La Rappresentanza consolare, una volta eseguite le pubblicazioni, delega alla celebrazione il Comune italiano indicato dagli interessati (art. 109 del codice civile).  Fonte:  http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/ServiziConsolari/StatoCivile/Matrimonio.htm.

8.- Qualora poi ricorrano determinate situazioni, gli sposi devono presentare all'atto della richiesta di pubblicazioni:
  • Nulla-osta dello straniero che intende sposarsi in Italia.
  • Decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione
  • Decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi (art.87 c.c.);
  • Decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (art.89 c.c.);
  • Decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore di età.


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