Gli impedimenti del Matrimonio Religioso

La presenza di un impedimento, al momento del consenso, salvo dispensa dall’impedimento quando questa è possibile.

Gli impedimenti possono riguardare la capacità personale al matrimonio, avere origine da un comportamento delittuoso, sorgere da un vincolo familiare. Vediamole:


1.- Impedimenti che riguardano la capacità personale:

A.- Età: l’età minime è 14 anni per le donne e 16 anni per gli uomini;

B.- Impotenza assoluta e perpetua: ossia la mancanza di capacità di porre l’atto sessuale naturale nell’ambito del concreto rapporto coniugale. La sterilità non rientra in tale fattispecie;

C.- Vincolo ancora sussistente di un precedente matrimonio valido: L’impedimento di vincolo cessa: a) con la morte di uno dei coniugi; b) per dispensa pontificia qualora il primo matrimonio non sia stato consumato; c) quando il primo matrimonio è dichiarato nullo tramite la Sacra Rota.
 
D.- Ordine sacro e voto di castità: Le norme canoniche stabiliscono che contraggono matrimonio invalidamente coloro che sono costituiti negli ordini sacri e coloro che hanno professato pubblicamente il voto perpetuo di castità emesso in un istituto religioso.
E.- Disparità di culto: nei giorni nostri è un impedimento comune quello della disparità di culto. È possibile la dispensa da questo impedimento a patto che siano osservate le seguenti condizioni:
  • La parte cattolica si deve dichiarare pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati e educati nella Chiesa cattolica;
  • Di queste promesse che deve fare la parte cattolica, deve essere tempestivamente informata l'altra parte, così che consti che questa è realmente consapevole della promessa e dell'obbligo della parte cattolica;
  • Entrambe le parti siano istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere esclusi da nessuno dei due contraenti.

2.- Impedimenti che sorgono da comportamento delittuoso:
A.- Ratto: non è possibile costituire un valido matrimonio tra l’uomo e la donna rapita o almeno trattenuta allo scopo di contrarre matrimonio con essa, se non dopo che la donna, separata dal rapitore e posta in luogo sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio.
B.- Crimine: l’impedimento sorge in conseguenza dell’uccisione, a cui si è concorso materialmente o come mandante, del proprio o altrui coniuge per celebrare matrimonio con una persona determinata.

3.- Impedimenti da un vincolo familiare:
A.- Legame di consanguineità in linea retta e fino al quarto grado incluso della linea collaterale: nella linea retta della consanguineità è nullo il matrimonio tra tutti gli ascendenti e i discendenti, sia legittimi sia naturali. Nella linea collaterale il matrimonio è nullo fino al quarto grado incluso. E’ da precisare che nella linea retta la consanguineità esiste tra gli ascendenti e discendenti, mentre la consanguineità in linea collaterale esiste tra persone che hanno la comunanza di sangue ma che non discendono l’una dall’altra. Sono quindi consanguinei in linea retta i figli, i nipoti, i pronipoti ecc.. sono consanguinei in linea collaterale i fratelli, gli zii, i nipoti (figli di fratelli), i cugini.
B.- Legame d’affinità in linea retta tra il futuro marito/moglie e ascendenti o discendenti della futura moglie/marito: L'affinità nella linea retta rende nullo il matrimonio in qualunque grado. Costituisce impedimento per il matrimonio soltanto nella linea retta nel caso di secondo matrimonio, quindi non si ci si può risposare con il suocero o la suocera, oppure con la figlia della compagna nata da un precedente matrimonio, si ha in questi casi l'impedimento d’affinità che rende nullo il matrimonio.
C.- Legame di parentela legale che sorge da adozione, o in linea retta o nel secondo grado della linea collaterale: Non possono contrarre validamente  matrimonio quelli che sono uniti da parentela legale sorta dall'adozione. L’impedimento pertanto sussiste tra a) adottante ed adottato, compresi i figli di costui; b) tra l’adottato e i figli legittimi e adottati dell’adottante; c) tra l’adottante e la moglie dell’adottato e viceversa. L’impedimento è in ogni modo dispensabile.
D.- L'impedimento di pubblica onestà: sorge dal matrimonio invalido in cui vi sia stata vita comune o da concubinato pubblico e noto, e rende nulle le nozze nel primo grado della linea retta tra l'uomo e le consanguinee della donna, e viceversa. In buona sostanza l’uomo che abbia convissuto con una donna senza essere sposato in chiesa non può contrarre validamente matrimonio né con la madre né con la figlia di questa donna.

Vizi del consenso che possono rendere nullo il Matrimonio Religioso: vista l’importanza del consenso matrimoniale, com’elemento fondamentale e insostituibile per la costituzione del matrimonio, si è sempre data grande attenzione a questa realtà e a quello che, a vari livelli, può impedire un valido consenso. Nella maggior parte dei casi, poi, i capi di nullità del matrimonio riguardano possibili difetti e vizi del consenso. Essi possono sorgere da un’incapacità psichica, da un difetto volontario del consenso o da un vizio della libertà del consenso medesimo.

1.- L’incapacità psichica.
A.- Mancanza di sufficiente uso di ragione: il coniuge esprime il consenso, ma non sa quello che sta facendo. Al momento del consenso i coniugi debbono necessariamente essere capaci di intendere e volere e dunque secondo il lessico canonico avere “sufficiente uso di ragione”. La norma canonica stabilisce che sono incapaci di contrarre matrimonio coloro che mancano di sufficiente uso di ragione, non è necessario dunque che esista una malattia o qualsiasi sorta d’anomalia psichica, basta che in quel momento il soggetto non abbia il sufficiente uso di ragione, anche se tale mancanza proviene da una causa esterna, circostanziale e momentanea come ad esempio la droga o l’alcool.

B.- Grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri essenziali del matrimonio: riguarda la capacità di valutare ovvero giudicare attentamente i pro e contro delle diverse possibilità che, in caso di consenso matrimoniale, si riferiscono: 1) ad un determinato matrimonio; 2) ad una determinata persona con la quale si dovrà dividere senza riserve la totalità della vita nell’impegno delle relazioni interpersonali; 3) alla vita coniugale che deve durare per sempre. E’ possibile definire la discrezione di giudizio anche come maturità psicologica proporzionata al passo impegnativo e decisivo del matrimonio. Dunque detta discrezione è intesa come una maturità psicologica non comune e la sua mancanza può essere definita come immaturità. Perché tale immaturità sia causa di nullità matrimoniale deve avere in se il requisito della “gravità”, e dunque non qualsiasi immaturità (lieve) potrà essere presa in considerazione per un annullamento.

C.- Impossibilità di assumere gli obblighi esenziali del matrimonio per cause di natura psichica: non tutte le persone hanno la capacità di assumere gli obblighi essenziali alla vita coniugale perché sofferenti di psicopatologie incompatibili con una piena vita matrimoniale. La normativa canonica fa in ogni modo riferimento non solo alle malattie psichiche vere e proprie, ma anche a alcune “cause di natura psichica” enumeriamo: “l’omosessualità, il “transessualismo”, altre anomalie sessuali o psicosessuali come il “narcisismo”, “alcolismo”, “tossicodipendenza”, “sadismo”, “masochismo”, “satirismo”, “ninfomania”,ecc. L’impossibilità in questione deve essere presente nel momento della celebrazione del matrimonio, cioè nel momento di consentire. Le cause di natura psichica pertanto “incapacitano” il soggetto ad assumere gli obblighi nel momento di contrarre e quindi gli impediscono di emettere un consenso matrimoniale valido.

2.- Difetto volontario del consenso. Il difetto volontario del consenso fa riferimento alla Simulazione o Esclusione. Vediamo brevemente i diversi capi di nullità:
A.- Simulazione totale: avviene quando il nubendo pur manifestando apparentemente il proprio consenso, in realtà non intende accettare quel consortium totius vitae che costituisce la vera sostanza del rapporto coniugale. Come ad esempio il caso la ragazza madre che si sposa solo per legittimare il proprio figlio.

B.- Simulazione parziale: avviene quando il soggetto vuole il matrimonio, ma lo priva di un suo elemento o proprietà essenziale, come:
  • La prole, ossia la strutturale ordinazione di principio del matrimonio alla procreazione.
  • L’indissolubilità, quando i due contraenti si accostano al matrimonio senza accettare la proprietà dell’indissolubilità, cioè di porre un vincolo perpetuo che li tiene uniti per tutta la vita, allora il matrimonio è nullo, ad esempio il matrimonio di prova.
  • L’unità/fedeltà, contrae matrimonio invalido chi non intende impegnarsi alla fedeltà verso l’altro coniuge, riservandosi la libertà di avere relazioni extraconiugali, oppure generare un figlio ricorrendo alla procreazione artificiale eterologa.
  • L’ordinazione al bonum coniugum, la negazione alla minimale disponibilità all’aiuto reciproco e al rispetto del coniuge, oppure dell’imposizione di una vita sessuale gravemente pericolosa e/o immorale.
  • La sacramentalità, la nuova legislazione ritiene che il rifiuto dell’aspetto sacramentale del matrimonio, costituisce un elemento essenziale di simulazione parziale che rende nullo il matrimonio.
3.- Vizi e difetti che intaccano la libertà del consenso:
A.- La violenza fisica: o il timore grave, cosi la persona è costretta a scegliere il matrimonio.

B.- L’errore sulla persona, ossia sulla sua identità fisica, non sulla sua personalità: È evidente che la volontà in questo caso è viziata ad origine avendo il coniuge manifestato il proprio consenso relativamente ad una persona diversa da quella che in realtà ha sposato.

C.- L’errore di fatto circa una qualità personale dell’altro contraente: ci sono qualità, per loro natura, essenziali per la persona, rispetto al matrimonio, giacché possono turbare gravemente il consorzio di tutta la vita coniugale. Formalmente la nullità non dipende dalla presenza della qualità positiva rispettivamente dall'assenza di una determinata qualità negativa, ma dal fatto che una persona appaia sostanzialmente distinta da quella che il nubendo voleva sposare.

D.- L’errore doloso, ossia un errore, dolosamente indotto, dall’altro nubente o da terzi, per ottenere il consenso matrimoniale: Il dolo può essere definito come un intento di inganno volontario del coniuge su una determinata circostanza fondamentale ai fini del consenso matrimoniale, ad esempio si ha un comportamento doloso, nascondendo che si è portatore di una gravissima malattia che comporta l’impossibilità di generare dei figli sani.

E.- L’apposizione di condizioni al consenso: il coniuge si sposa solo a condizione che. Il matrimonio sotto condizione non può essere celebrato validamente. Questo caso si presenta ad esempio, ti sposo a condizione che tu riceva una certa eredità, ti sposo se diventerai ingegnere, ti sposo se finisci i tuoi studi universitari, ti sposo se non avremo figli.

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