Articoli Del Matrimonio Civile

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Il matrimonio nel diritto romano era essenzialmente una situazione di fatto da cui l'ordinamento faceva discendere gli effetti civili. La forma non era disciplinata. I suoi presupposti erano la convivenza dell'uomo e della donna e la capacità di agire degli sposi. Dopo con la cerimonia cristiana s’implementa la benedizione degli sposi. Col Concilio di Trento venne disciplinata dal diritto canonico, mentre nei paesi protestanti cominciò a diffondersi l'esigenza di una celebrazione avente gli effetti civili, distinta dal matrimonio religioso.

Fino all'epoca napoleonica lo Stato sostanzialmente recepiva la celebrazione nuziale e le sue vicende (come la dichiarazione della sua nullità) così come avvenivano davanti alle autorità religiose. Col Codice Napoleonico del 1804, poi esteso fuori dei confini della Francia, invece si stabilì che il matrimonio fosse valido solo se celebrato di fronte ad un ufficiale di stato civile. In Italia, con l'entrata in vigore del codice civile il 1 gennaio 1866 fu riconosciuto valore unicamente al matrimonio civile. Chi sceglieva anche il rito religioso lo celebrava precedentemente o successivamente a quello civile. Col Concordato del 1929 fu affiancato al matrimonio civile il matrimonio concordatario, mediante il quale è possibile attribuire efficacia civile alle nozze celebrate davanti ad un ministro di culto cattolico. Dal 1984 sono stati riconosciuti gli effetti civili dei matrimoni religiosi celebrati col rito di altre confessioni religiose.

Così il matrimonio civile è, per definizione, il matrimonio che garantisce automaticamente tutti gli effetti civili (legali ed amministrativi). Si celebra alla presenza di almeno due testimoni, davanti all'Ufficiale dello stato civile, che legge ai futuri coniugi gli articoli 143, 144, 147 del Codice Civile (sui diritti e doveri reciproci, sull'indirizzo della vita familiare, sulla residenza della famiglia, nonché sui doveri verso i figli). Questi articoli dicono:

Art. 143 c.c.: Diritti e doveri reciproci dei coniugi: “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri (Cost. artt. 29, 30). Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.

 
Art. 144 c.c.: Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia: “I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato”.

 
Art. 147 c.c.: Doveri verso i figli: “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”.


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