Comunione dei Beni : La regola
legale è che tra coniugi esiste comunione dei beni acquistati durante il
matrimonio. Al momento delle nozze (o anche dopo con un atto davanti al notaio)
si può scegliere il regime di separazione dei beni, fatto che richiede il
consenso esplicito di entrambi i coniugi e che viene annotato nell’atto di
matrimonio stesso.
I beni
considerati “personali” non rientrano nei beni in comunione. Ad esempio:
- I beni di proprietà dei coniugi prima delle nozze;
- I beni che servono per l’esercizio del proprio lavoro;
- I beni ricevuti per eredità (o anche donazione) dopo
le nozze;
- I beni ottenuti come risarcimento per un danno subito;
- La pensione d’invalidità;
- Gli eventuali beni acquistati con denaro ricavato dalla
vendita di beni personali;
- Il reddito da lavoro di ciascuno non fa parte della
comunione dei beni (i risparmi accumulati invece sì);
- Le aziende rientrano nella comunione dei beni se sono
state costituite dopo le nozze e siano gestite da entrambi, se invece
l’impresa è gestita da uno solo, solo al momento dello scioglimento
dell’azienda i beni per l’esercizio della stessa diventano comuni.
Separazione dei Beni: In caso di separazione dei beni, ciascuno provvede all’amministrazione dei propri beni e gli acquisti effettuati durante il matrimonio sono considerati personali. E’ sempre comunque possibile acquisire beni in comune, definendo le rispettive quote di partecipazione all’acquisto.
Il “fondo patrimoniale” è invece un vincolo su certi beni che vengono destinati al benessere della famiglia. Si costituisce con un atto notarile (e può essere fatto anche da una terza persona, ad esempio in un testamento). Il fondo patrimoniale termina automaticamente in seguito a divorzio o annullamento del matrimonio, se ci sono però figli piccoli prolunga la durata fino alla loro maggiore età.
Nessun commento:
Posta un commento